Norme
nazionali
Deliberazione 1 febbraio 2000
Comitato dell’Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
(G.U.R.I. del 17/04/2000, Serie Generale, Parte
Prima – n° 90)
“Criteri per l'iscrizione all'albo nella
categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto.”
IL
COMITATO DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI
RIFIUTI
Visti
la legge 27 marzo 1992, n. 257, e il decreto del Presidente della Repubblica 8
agosto 1994;
Visti,
in particolare l'art. 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n.
257, e l'art. 10 del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994;
Visto
il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Visto
l'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che
individua, tra le imprese tenute ad iscriversi all'albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti, in proseguo denominato albo, le imprese
che intendono effettuare attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
Visto
il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente di concerto con i
Ministri dell'industria, dei commercio e dell'artigianato, dei trasporti e
della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'albo, ed in
particolare l'art. 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del
Comitato nazionale dell'albo la determinazione dei criteri per l'iscrizione
nelle diverse categorie e classi;
Considerato
che l'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità
tecnica e di capacità finanziaria di cui all'art. 11 del decreto 28 aprile 1998,
n. 406;
Ritenuto
di dover fissare i requisiti minimi per l'iscrizione all'albo nella categoria
10 riguardante le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei
beni contenenti amianto;
Ritenuto,
al tal fine, di ripartire le attività di cui alla categoria 10 in:
a) attività di bonifica di beni
contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: cementi-amianto,
materiali plastici contenenti amianto, materiali contaminati da amianto,
materiali d'attrito a base di amianto, materiali contenenti amianto ottenuti da
trattamenti di inertizzazione convalidati dalla commissione per la valutazione
dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego
dell'amianto;
b) attività di bonifica di beni
contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: pannelli contenenti
amianto, coppelle di amianto, carte e cartoni a base di amianto, tessuti e
corde a base di amianto, filtri in amianto, materiali con amianto applicati a
spruzzo o a cazzuola, feltri e materassini di amianto;
Delibera
Articolo 1
1. Ai fini dell'iscrizione
all'albo, le attività di cui alla categoria 10 dell'art. 8 del decreto 28
aprile 1998, n. 406, sono ripartite, in:
a) attività di bonifica di beni
contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: cementi-amianto, materiali
plastici contenenti amianto, materiali contaminati da amianto, materiali
d'attrito a base di amianto, materiali contenenti amianto ottenuti da
trattamenti di inertizzazione convalidati dalla commissione per la valutazione
dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego
dell'amianto;
b) attività di bonifica di beni
contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: pannelli contenenti
amianto, coppelle di amianto, carte e cartoni a base di amianto, tessuti e
corde a base di amianto, filtri in amianto, materiali con amianto applicati a
spruzzo o cazzuola, feltri e materassini di amianto.
Articolo 2
1. Le imprese che, anche ai fini
dell'obbligo della presentazione dei progetti di bonifica ai sensi dei decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, intendono iscriversi all'albo nella
categoria 10 devono essere in possesso dei requisiti di cui alla tabella
allegata sotto la lettera A.
2. 1 requisiti professionali dei responsabile
tecnico delle imprese che intendono iscriversi all'albo nella categoria 10 sono
individuati nell'allegato B.
3. Le imprese che intendono iscriversi
all'albo categoria 10 devono produrre, in sede di presentazione della domanda
di iscrizione, una dichiarazione merito alla conformità dell'impresa stessa
alle norme dettate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. Tali imprese
devono, altresì, documentare di essersi conformate alla legislazione vigente in
materia di sicurezza, con l'individuazione del responsabile della sicurezza,
producendo copia della comunicazione effettuata ai sensi del decreto
legislativo 10 settembre 1994, n. 626.
4. Sono fatte salve le
disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo
1992, n. 277 e l'art. 10, del decreto dei Presidente della Repubblica 8 agosto
1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1994, n. 251), che disciplinano
l'abilitazione degli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento
dell'amianto.
Articolo 3
1. Il requisito di capacità
finanziaria per l'iscrizione di cui all'art. 1 si intende soddisfatto con gli
importi di cui all'allegato C. Tale
requisito è dimostrato con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, del decreto
28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante la presentazione di un'attestazione di
affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o da società finanziarie
con capitale sociale non inferiore a lire 5 miliardi, secondo lo schema
allegato sotto la lettera D, o da una
dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e distinta per lavori,
dell'impresa, per gli ultimi cinque esercizi.
Articolo 4
1. L’efficacia della presente
deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore dei decreto riguardante
le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate
a favore dello Stato di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n, 22, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 8, del
medesimo decreto legislativo.
Roma,
li 1° febbraio 2000
Il
Presidente: Pernice
ALLEGATI
ALLEGATO A (In formato PDF)
ALLEGATO B (In formato PDF)
ALLEGATO C (In formato PDF)
ATTESTAZIONE
A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI ATTESTA CHE QUESTO ISTITUTO O SOCIETA' HA CONCESSO AL SIG. .......................................... NELLA FORMA TECNICA DI .......................................................... UN AFFIDAMENTO DI L. ......................................................................