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Norme nazionali

 

Deliberazione 1 febbraio 2000

Comitato dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

(G.U.R.I. del 17/04/2000, Serie Generale, Parte Prima – n° 90)

Criteri per l'iscrizione all'albo nella categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto.”

 

IL COMITATO DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visti la legge 27 marzo 1992, n. 257, e il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994;

Visti, in particolare l'art. 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257, e l'art. 10 del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Visto l'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che individua, tra le imprese tenute ad iscriversi all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in proseguo denominato albo, le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei beni contenenti amianto;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, dei commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'albo, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato nazionale dell'albo la determinazione dei criteri per l'iscrizione nelle diverse categorie e classi;

Considerato che l'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui all'art. 11 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;

Ritenuto di dover fissare i requisiti minimi per l'iscrizione all'albo nella categoria 10 riguardante le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei beni contenenti amianto;

Ritenuto, al tal fine, di ripartire le attività di cui alla categoria 10 in:

a) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: cementi-amianto, materiali plastici contenenti amianto, materiali contaminati da amianto, materiali d'attrito a base di amianto, materiali contenenti amianto ottenuti da trattamenti di inertizzazione convalidati dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto;

b) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: pannelli contenenti amianto, coppelle di amianto, carte e cartoni a base di amianto, tessuti e corde a base di amianto, filtri in amianto, materiali con amianto applicati a spruzzo o a cazzuola, feltri e materassini di amianto;

Delibera

Articolo 1

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le attività di cui alla categoria 10 dell'art. 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, sono ripartite, in:

a) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: cementi-amianto, materiali plastici contenenti amianto, materiali contaminati da amianto, materiali d'attrito a base di amianto, materiali contenenti amianto ottenuti da trattamenti di inertizzazione convalidati dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto;

b) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: pannelli contenenti amianto, coppelle di amianto, carte e cartoni a base di amianto, tessuti e corde a base di amianto, filtri in amianto, materiali con amianto applicati a spruzzo o cazzuola, feltri e materassini di amianto.

 Articolo 2

1. Le imprese che, anche ai fini dell'obbligo della presentazione dei progetti di bonifica ai sensi dei decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, intendono iscriversi all'albo nella categoria 10 devono essere in possesso dei requisiti di cui alla tabella allegata sotto la lettera A.

2. 1 requisiti professionali dei responsabile tecnico delle imprese che intendono iscriversi all'albo nella categoria 10 sono individuati nell'allegato B.

3. Le imprese che intendono iscriversi all'albo categoria 10 devono produrre, in sede di presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione merito alla conformità dell'impresa stessa alle norme dettate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. Tali imprese devono, altresì, documentare di essersi conformate alla legislazione vigente in materia di sicurezza, con l'individuazione del responsabile della sicurezza, producendo copia della comunicazione effettuata ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 1994, n. 626.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 277 e l'art. 10, del decreto dei Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1994, n. 251), che disciplinano l'abilitazione degli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto.

 Articolo 3

1. Il requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione di cui all'art. 1 si intende soddisfatto con gli importi di cui all'allegato C. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante la presentazione di un'attestazione di affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a lire 5 miliardi, secondo lo schema allegato sotto la lettera D, o da una dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e distinta per lavori, dell'impresa, per gli ultimi cinque esercizi.

 Articolo 4

1. L’efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore dei decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n, 22, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 8, del medesimo decreto legislativo.

Roma, li 1° febbraio 2000

Il Presidente: Pernice

 

ALLEGATI

 

ALLEGATO A (In formato PDF)

ALLEGATO B (In formato PDF)

ALLEGATO C (In formato PDF)

ALLEGATO D

 

 

 

ALLEGATO D

ATTESTAZIONE

 

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI ATTESTA CHE QUESTO ISTITUTO O SOCIETA' HA CONCESSO AL SIG. .......................................... NELLA FORMA TECNICA DI .......................................................... UN AFFIDAMENTO DI L. ......................................................................